lunedì 6 febbraio 2012

Procedimenti per violenza sessuale di gruppo...





Dolce creatura il mio canto di dolore

sale al cielo per te

raggiunge la stanza degli angeli puri

intono il canto delle donne violate

le mie note di sangue e carne

per le orecchie della purezza.

Dolce donna il tuo corpo

grida alla mia porta

graffia con i lamenti il mio cuore

raccolgo per te i fiori degli spiriti

corone per il tuo capo piegato

dai demoni del male.

(di Maria Leone)



Nei procedimenti  per violenza sessuale di gruppo, il giudice non è più obbligato a disporre o a mantenere la custodia in carcere dell'indagato, ma può applicare misure cautelari alternative. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, dando un' interpretazione estensiva ad una sentenza della Corte Costituzionale del 2010.

In base a tale valutazione, la Cassazione ha pertanto annullato una ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, che aveva confermato il carcere - ritenendo che fosse l'unica misura cautelare applicabile - per due giovani (difesi dagli avvocati Lucio Marziale, Nicola Ottaviani ed Eduardo Rotondi) accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza del frusinate ed ha rinviato il fascicolo allo stesso giudice perche' faccia una nuova valutazione, tenendo conto dell'interpretazione estensiva data dalla Suprema Corte alla sentenza n. 265 del 2010 della Corte Costituzionale. A partire dal 2009, con l'approvazione da parte del Parlamento della legge di contrasto alla violenza sessuale - nata sulla base di un diffuso allarme sociale legato alla recrudescenza di episodi di aggressioni alle donne - non era consentito al giudice (salvo che non vi fossero esigenze cautelari) di applicare, per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni, misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza. Investita della vicenda, la Corte Costituzionale, nell'estate del 2010, ha ritenuto la norma in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (liberta' personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione e ha detto si' alle alternative al carcere "nell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfate con altre misure".

Ora la terza sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.4377/12) ha stabilito che i principi interpretativi che la Corte Costituzionale ha fissato per i reati di violenza sessuale e atti sessuali su minorenni sono 'in toto' applicabili anche alla 'violenza sessuale di gruppo' (art. 609 octies codice penale), dal momento che quest'ultimo reato "presenta caratteristiche essenziali non difformi" da quelle che la Consulta ha individuato per le altre specie di reati sessuali sottoposti al suo giudizio. "Unica interpretazione compatibile" con i principi fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale - ha concluso la Cassazione - "e' quella che estende la possibilita' per il giudice di applicare misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare" per il reato di violenza sessuale di gruppo., il giudice non e' piu' obbligato a disporre o a mantenere la custodia in carcere dell'indagato, ma puo' applicare misure cautelari alternative. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, dando un' interprestazione estensiva ad una sentenza della Corte Costituzionale del 2010.

In base a tale valutazione, la Cassazione ha pertanto annullato una ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, che aveva confermato il carcere - ritenendo che fosse l'unica misura cautelare applicabile - per due giovani (difesi dagli avvocati Lucio Marziale, Nicola Ottaviani ed Eduardo Rotondi) accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza del frusinate ed ha rinviato il fascicolo allo stesso giudice perche' faccia una nuova valutazione, tenendo conto dell'interpretazione estensiva data dalla Suprema Corte alla sentenza n. 265 del 2010 della Corte Costituzionale. A partire dal 2009, con l'approvazione da parte del Parlamento della legge di contrasto alla violenza sessuale - nata sulla base di un diffuso allarme sociale legato alla recrudescenza di episodi di aggressioni alle donne - non era consentito al giudice (salvo che non vi fossero esigenze cautelari) di applicare, per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni, misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza. Investita della vicenda, la Corte Costituzionale, nell'estate del 2010, ha ritenuto la norma in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (liberta' personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione e ha detto si' alle alternative al carcere "nell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfate con altre misure".

Ora la terza sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.4377/12) ha stabilito che i principi interpretativi che la Corte Costituzionale ha fissato per i reati di violenza sessuale e atti sessuali su minorenni sono 'in toto' applicabili anche alla 'violenza sessuale di gruppo' (art. 609 octies codice penale), dal momento che quest'ultimo reato "presenta caratteristiche essenziali non difformi" da quelle che la Consulta ha individuato per le altre specie di reati sessuali sottoposti al suo giudizio. "Unica interpretazione compatibile" con i principi fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale - ha concluso la Cassazione - "e' quella che estende la possibilita' per il giudice di applicare misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare" per il reato di violenza sessuale di gruppo.

                                                 

SONO TRISTE E SCHIFATA DI VIVERE IN UN PAESE CHE NON RICONOSCO PIÙ', CHE NON LO SENTO PIÙ MIO, CHE MI HA RUBATO UN PADRE PER DIFENDERLO E CHE ORA MORIREBBE DI VERGOGNA PER DOVE SIAMO FINITI...



4 commenti:

  1. ciao grazie x esser passata, hai ragione , non è l Italia in cui forse speravamo....che amarezza....
    un caro saluto

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  2. Ciao Fiore, felice che la pensi come me...

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  3. che tristezza queste cose....

    ciaooo ed un sorriso
    Magda

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  4. Tristezza, hai detto bene Magda...

    Ricambio il sorriso :)
    MG

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